Il responsabile del servizio, a norma dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall’art.3 della legge 5 maggio 1952, n. 405; rende noto che fino a tutto il mese di luglio, si procederà alla formazione degli elenchi per l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello.
I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per i Giudici popolari delle corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari – ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati – sono invitati a chiedere all’Ufficio comunale l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio.